PERCHE’ L’OBBLIGO VACCINALE PREVISTO PER GLI OPERATORI SANITARI DAL DECRETO DRAGHI VIOLA LA COSTITUZIONE E I TRATTATI INTERNAZIONALI
Si sente sempre parlare per i vaccini, come per tutte le prestazioni sanitarie, di “CONSENSO INFORMATO”; ma questa dicitura è sbagliata perché quella corretta è “CONSENSO LIBERO E INFORMATO”, come previsto dall’art. 5 del trattato di Oviedo del 1997, dall’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (del 2000 – 2007) e anche dalla nostra Legge 219/2017, art.1.
Tuttavia il DECRETO DRAGHI n. 44 del 1° aprile, ignorando (annullando) completamente la Costituzione e i suddetti trattati, ha stabilito l’obbligo vaccinale (art. 4) per il personale medico e sanitario prevedendo il DEMANSIONAMENTO o la SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO nei confronti del personale sanitario che rifiuterà il vaccino. Trattasi di una palese MINACCIA e COSTRIZIONE VIOLENTA della libertà degli operatori sanitari mediante un meschino RICATTO, che annulla completamente il LIBERO CONSENSO degli operatori sanitari, che non sono cittadini di serie B ma persone che vivono del proprio lavoro (e non giocando alla roulette della borsa e dei mercati finanziari). Contro questa norma liberticida, che in un colpo solo viola la Costituzione e i Trattati internazionali, ci sarà sicuramente una valanga di ricorsi alla Corte Costituzionale, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, che è una Corte internazionale istituita nel 1959 e non un organo della UE, pur avendo sede a Strasburgo – infatti della CEDU fanno parte 47 Stati tra cui anche i 27 Stati UE) e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con sede a Lussemburgo che è il massimo organo di giustizia della UE.
I TRATTATI europei e internazionali sottoscritti dall’Italia VALGONO TUTTI e non soltanto quelli che vanno contro il popolo, come IL PAREGGIO DI BILANCIO di cui al PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA (PSC) del 1997 (poi fiscal compact), sospeso a malincuore dalla Commissione europea fino al 2023 a causa della crisi economica dovuta al covid. Ci sono anche I TRATTATI A FAVORE DELLE PERSONE – come il TRATTATO DI OVIEDO e la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – che non si possono ignorare o fare finta che non esistono, perché esistono e sono molto importanti, dato che servono a fermare gli abusi di potere da parte delle autorità e dei governi.
Da ultimo è il caso di precisare che la Costituzione è giuridicamente superiore ai Trattati internazionali, ma non le leggi che devono rispettare sia la Costituzione che i Trattati. Quindi, stante il tenore dell’art. 32 Cost. (soltanto la legge può stabilire l’obbligatorietà di un trattamento sanitario, ma comunque “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), la Corte Costituzionale potrebbe in ipotesi ritenere legittimo, almeno in parte, il citato art. 4 (anche se la Corte tiene in grande considerazione i trattati internazionali), ma lo stesso non potrebbero dire la citate Corti europee (CEDU e CGUE) poiché tenute a rispettare pienamente le norme dei Trattati sopra richiamati.
Vedremo come andrà a finire ma in ogni caso le manifestazioni popolari (oltre ai ricorsi legali) avranno un peso molto importante per le decisioni che prenderanno i giudici competenti, il Governo e le autorità amministrative.
NORMATIVA:
ART. 32 COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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TRATTATO DI OVIEDO del 1997 – Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997
Capitolo II – Consenso Articolo 5 – Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato CONSENSO LIBERO E INFORMATO. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (approvata nel 2000 a Nizza e nel 2007 da Parlamento, Consiglio e Commissione Europea).
Articolo 3 Diritto all’integrità della persona
- Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
- Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- a) il CONSENSO LIBERO E INFORMATO della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
- b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
- c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
- d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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LEGGE 22 dicembre 2017 , n. 219
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Vigente al: 8-4-2021
Art. 1 – Consenso informato
- La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e alla autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del CONSENSO LIBERO E INFORMATO della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Draghi. E il primo garante della Costituzione? L’art.90 della stessa prevede. Verba volant, e infatti silenzio profondo. Scripta manent, la firma c’è sempre.
Ma, a parte l’onorevole Cunial, cui è stato impedito di parlare, e a parte il Prof. Sinagra, anche dall’informazione “alternativa” uguale profondo silenzio sull’operato del garante supremo.