Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, Dott. Roberto Beghini, in accoglimento di un ricorso proposto da un lavoratore del comparto Sanità, “ordina alla resistente (Azienda sanitaria) di far riprendere immediatamente il lavoro alla ricorrente (una dipendente dell’Azienda sanitaria, sospesa dal servizio per non essersi sottoposta a vaccinazione obbligatoria), a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare, oppure al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure infine al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore nel primo caso ed ogni 48 negli altri due”.
Sulla stessa falsariga il Tribunale di Sassari, laddove il Giudice del Lavoro, Dott. Gaetano Savona, con l’Ordinanza R.G. 386/2022, ha emesso analogo provvedimento, procedendo ad un’interpretazione normativa secundum Constituzionem, per emettere il seguente provvedimento:
“Accoglie il ricorso ed ordina alla resistente (l’Azienda sanitaria) di far riprendere immediatamente il lavoro alla ricorrente (la lavoratrice sospesa), a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare oppure al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure, infine, al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore nel primo caso ed ogni 48 negli altri due”.
Trattasi di due provvedimenti che si pongono in senso contrario alla finora costante giurisprudenza, la quale mai aveva dubitato dell’efficacia dei vaccini.
Le Ordinanze in questione, per contro e, in specie, quella formulata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sassari, Dott. Gaetano Savona, ripercorrono un lungo iter che, nei suoi assiomatici sillogismi, riesce a demolire quello che è stato il credo assoluto ed inconfutabile del periodo pandemico: l’incontestabile efficacia dei vaccini.
Il Dott. Savona, prendendo le mosse dal contenuto normativo in base al quale la vaccinazione è imposta al lavoratore non a tutela della salute propria, ma di quella altrui, deduce che, nonostante sia evidentemente legittimo lo scopo cui il legislatore tende, sussistono fondati motivi per dubitare circa la ragionevolezza dello strumento prescelto, fino a sostenere che:
“Può affermarsi che la vaccinazione non elide il rischio di contrarre il virus SARS-COV-2, né, tanto meno, di trasmetterlo a soggetti terzi con cui si entri in contatto”.
In buona sostanza non può non evidenziarsi l’assoluta inefficacia della sanzione della sospensione rispetto allo scopo che il legislatore si era prefisso, ovvero quello della protezione delle fasce più fragili, con le quali gli operatori della sanità sono quotidianamente in contatto.
Costituisce indubbiamente fatto notorio la circostanza che il vaccino non protegga i terzi, soprattutto i terzi fragili; non vi è alcuna evidenza scientifica in tal senso, anzi, al contrario, anche chi è vaccinato con tre dosi può contagiare. Per tale motivo non è assolutamente giustificabile la sanzione della sospensione dalle funzioni e, soprattutto, dalla retribuzione, che appare semplicemente una sanzione punitiva della scelta assunta, ma non certamente una sanzione volta alla protezione delle categorie più fragili, le quali, per contro, troverebbero maggiore protezione qualora gli operatori del comparto si sottoponessero all’effettuazione di tamponi molecolari o antigenici.
Per contro ed in alternativa all’obbligo vaccinale, sarebbe stato certamente più efficace, come già accennato, sancire l’obbligo di effettuazione di tamponi, che, a tutt’oggi, restano l’unico strumento atto ad individuare l’infezione da virus.
In effetti per chi opera quotidianamente a contatto con soggetti fragili, l’effettuazione periodica di tamponi assume una particolare valenza di efficacia ai fini della prevenzione dell’infezione, in quanto solo ed esclusivamente con l’effettuazione del tampone nasofaringeo può essere individuata l’infezione e, conseguentemente, possono essere protette le categorie più fragili.
Il tutto in virtù del fatto che, come già asserito, anche chi è vaccinato può contagiare.
Ciò che, per contro, non convince nelle due Ordinanze, sia in quella formulata dal Giudice di Padova che in quella emanata dal Giudice di Sassari, è l’onerosità dell’effettuazione dei tamponi, posta a carico dei lavoratori. Infatti nei due provvedimenti si legge: “a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare oppure al test antigenico”.
I due illustri Giudicanti, nell’emanare i provvedimenti con cui “esonerano” i lavoratori dall’obbligo vaccinale, ponendo a loro carico l’effettuazione di tamponi periodici, non hanno certamente considerato la vigenza di una normativa che pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale l’effettuazione di tamponi nel periodo pandemico.
Esaminiamo meglio questa fattispecie.
Una norma tuttora vigente, ma spessissimo (praticamente sempre) ignorata, testualmente recita:
“Sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche.
A sua volta, il Ministero della Salute, in una sua circolare, prevede che:
“Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell’ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni.
Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività”.
Tra le prestazioni di cui alla prefata norma ed al citato decreto ministeriale, sono ricompresi i test effettuati a mezzo tampone nasofaringeo, molecolare o antigenico rapido di cui all’art. 9 comma 2 del decreto legge 22.04.2021, atti a fornire un responso di positività o negatività al virus SARS-COV.2.
Ne deriva che le prestazioni di cui alla citata norma sono erogate dal SSN senza oneri a carico dell’assistito; in altre parole, chiunque abbia effettuato a proprie spese tamponi molecolari o antigenici, può chiedere al Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle relative spese effettuate, purchè in possesso di fatture o scontrini recanti il codice fiscale di colui che si è sottoposto a tampone.
Trattasi spesso di somme rilevanti, infatti non dimentichiamo che per lungo tempo tutti i lavoratori, per poter accedere al proprio posto di lavoro, hanno dovuto, ope legis, sottoporsi a tampone obbligatorio; il tutto a proprie spese.
Oggi sanno che tutto quanto è stato speso, può essere rimborsato.
Non abbassiamo gli scudi, per l’amor del cielo…
Il 29 novembre la corte costituzionale dovrà esprimersi
sull’obbligo vaccinale e io sento che hanno fissato quella
data per rimettere l’obbligo senza nessun appello e proteste
e sento che questa volta sarà durissima e che bloccheranno
anche i conti bancari e le pensioni per chi non si vaccina.
Spero di sbagliarmi ma intanto bisogna pensare delle soluzioni
nel caso si verificassero le mie tetre previsioni. Intanto
togliere un pò di soldi dal conto bancario e tenerli in casa.
Concordo.Se in autunno la situazione sociale interna degenerera’ a causa delle tensioni internazionali (si pensi alle conseguenze della crisi energetica…) Draghi e C. useranno qualsiasi pretesto per mettere il bavaglio ai dissidenti. E l’obbligo vaccinale legato alla “emergenza sanitaria” e’ un’arma ormai collaudata dal potere. Senza contare che applicando sanzioni economiche ai dissidenti antigovernativi, i DELINQUENTI guidati da Draghi (…TUTTI… Compresi quelli che si vogliono spacciare come come la “coscienza critica” del governo… Salvini e Conte in primis…) reperiranno risorse utili per finanziare la guerra contro la Russia voluta dai globalisti.
Francesco F.
Manduria (Ta)