La legge (d.l. n. 18/2020) non vieta le revisioni dei veicoli.
Come noto l’art. 92 comma 4 D.L. n. 18 del 17.3.2020 in considerazione dello stato di emergenza nazionale ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione.
Questa norma non dispone la sospensione dell’attività dei centri di controllo e revisione i quali se richiesti in tal sensi dall’utenza sono tenuti a procedere.
Il sindacato UILPA MIT, in persona del coordinatore nazionale, con nota del 6.4 u.s. diretta, tra l’altro, anche alla Procura della Repubblica di Roma riferirebbe d’essere venuta a conoscenza “che presso diverse officine autorizzate sull’intero territorio nazionale si stanno effettuando regolarmente le revisioni dei veicoli di privati cittadini .. nonostante la proroga dei termini al 31 ottobre delle scadenze previste da marzo a luglio del corrente anno ..”.
Secondo la predetta nota UILPA dette officine starebbero violando “un preciso dettame normativo” in quanto dovrebbero limitarsi a riparare i veicoli senza effettuare revisioni.
Riteniamo che questo non risponda al dettato normativo.
Nel caso, per esempio, della riparazione di un veicolo adibito alle consegne a domicilio (corriere) nulla impedisce di sottoporre il veicolo stesso anche alla revisione. Il fatto che questo adempimento sia stato, dal punto di vista amministrativo, prorogato non esclude l’oggettiva utilità, se l’utente lo richieda, di verificarne la piena rispondenza alle norme ed agli standard di sicurezza per la circolazione. La revisione dei veicoli prima che un adempimento amministrativo costituisce, infatti, primaria occasione per la verifica tecnica e di sicurezza sui veicoli circolanti. Ragion per cui se l’utente chiede di procedere alla revisione l’officina non solo non può rifiutarsi ma è anzi tenuta ad effettuarla. Si immagini solo il caso, per esempio, che, richiesta di procedere a revisione, l’officina si rifiuti e subito dopo il veicolo non revisionato subisca un’avaria con incidente, avaria che avrebbe potuto essere sventata se, invece, si fosse proceduto alla pur richiesta revisione.
UILPA in sopra richiamata nota lamenta, inoltre, la mancata sospensione del collegamento telematico tra le officine ed il CED del Ministero. Proprio questa evidentemente non casuale decisione restituisce il segno della volontà dello Stato e della legge di non impedire le revisioni. E, d’altra parte, un conto è prorogare il termine per effettuarle altro e ben diverso conto è impedirle. Riteniamo pertanto che le revisioni svolte durante l’emergenza sanitaria siano perfettamente legali e corretto il comportamento delle officine che hanno contribuito e contribuiscono ad effettuarle.
Si allega copia della nota UILPA
f.to
Nunzio Gagliotti
n.q. di coordinatore del C.P.T. di BN di Liberiamo l’Italia